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Articolo aggiuntivo n. 49-bis.07 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 49-bis.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di procedure di collaudo dei veicoli)

   All'articolo 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite altresì le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'individuazione dei soggetti preposti.».