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Proposta di modifica n. 49.4 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 49.
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testo emendamento del 07/09/20

  Dopo il comma 5-terdecies aggiungere in fine i seguenti:
  5-quaterdecies. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per interventi per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e per la mobilità sostenibile nel limite complessivo di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034.
   Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'Economia e finanze fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di cui alla tabella 1, comma 134, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Gli importi possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I contributi per gli investimenti sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni, alle province e alle città metropolitane del proprio territorio previa intesa con ANCI regionale e Unione Province regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno secondo un piano pluriennale coerente con la proiezione pluriennale degli stanziamenti entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

  5-quinquiesdecies. Agli oneri recati dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.