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Articolo aggiuntivo n. 46.03 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 46.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Istituzione e caratteristiche della ZES Regione Lombardia)

  1. È istituita una ZES nelle aree della Regione Lombardia al confine con la Svizzera al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.
  2. La Regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES, includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione»; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai successivi commi da 5 a 8.
  3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi da 5 a 8 le aziende che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché aziende di servizi in genere.
  4. Le nuove imprese che sì insediano nella ZES operano in armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.
  5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES, nel periodo incluso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'IMU e dalla TARI per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

  6. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.
  7. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 6 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
  8. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;
   b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione Lombardia;
   c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e oneri sociali) viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

  9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.
  10. Le agevolazioni indicate dai commi da 5 a 8 sono applicate dal 19 gennaio 2021 al 31 dicembre 2029.
  11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per il 2021 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.