presentato il 07/09/2020 in I Affari costituzionali della Camera da Elena MACCANTI (Lega) e altri 25 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 07/09/20
Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:
3-bis. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: «strategia di condivisione» sono inserite «anche con le Regioni e Province Autonome»; dopo le parole «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono inserite «dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «tecnologica e la digitalizzazione» sono inserite: «, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
3-ter. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PagoPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
3-quater. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 3-ter i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.
d) al comma 3 le parole: «cinquanta milioni» sono sostituite con «centodieci milioni».
3-ter. All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.