Articolo aggiuntivo n. 30-bis.01 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 30-bis.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 30-ter.
(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

  1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;
  2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;
  3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.