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Proposta di modifica n. 19.13 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile.