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Proposta di modifica n. 19.7 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, che non hanno superato o che non intendano sostenere l'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università. Espletate le procedure relative all'ASN, il Ministero dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione delle amministrazioni pubbliche alle quali intendano essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita all'università e l'anzianità di servizio.

  1-ter. L'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate successive all'entrata in vigore della presente legge ha carattere permanente, fermo restando la verifica costante della conformità della produzione scientifica, da svolgersi secondo le modalità e i criteri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.