Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 18.04 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza pubblica)

  1. Al fine di non aggravare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire alle regioni di poter svolgere le proprie funzioni fondamentali, per gli anni 2020 e 2021 il contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 875-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospeso.
  2. Entro il 30 settembre 2020, mediante la conclusione di apposito accordo bilaterale, è definita la modalità di versamento delle quote sospese dal comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 726 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'Importo del beneficio economico;
   b) quanto a 716 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.