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Articolo aggiuntivo n. 17-bis.011 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 17-bis.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali)

  1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il 30 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile oggetto di imposta.
  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 947 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede:
   a) quanto a 947 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
   b) quanto a 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.