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Articolo aggiuntivo n. 11.025 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».