presentato il 07/11/2018 in Assemblea del Senato da Daniela GARNERO SANTANCHE' (FdI) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 07/11/18
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)
1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».