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Articolo aggiuntivo n. 11.012 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

  1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.