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Articolo aggiuntivo n. 10.02 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali e al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti, gli immobili comunali con destinazione funzionale «servizi della persona» adibiti per strutture polifunzionali, sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, concesse con procedure di evidenza pubblica, in deroga ai contratti di locazione contrattuali, i termini di durata della locazione a valere dalla scadenza della proroga contrattuale, sono prorogati per anni 30 ad insindacabile scelta e giudizio del Comune, salvo il pagamento in anticipo da parte del conduttore di due canoni annui a base di gara. Gli immobili potranno essere convertiti e posti a disposizione delle Prefetture, Regioni e Commissario Covid per servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 1 comma 2 e 3 e degli articoli 16, 17; nel caso di mancata proroga, le parti possono recedere dal contratto, in tal caso il conduttore ha il diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero, dei costi effettivamente sostenuti dal locatario e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza ed in caso di scioglimento del contratto, all'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.