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Proposta di modifica n. 8.40 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Id. em. 8.42

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.».