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Articolo aggiuntivo n. 4.01 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni nei procedimenti civili in sede di appello)

  1. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il comma 1, è sostituito dal seguente: «Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 260.000, per le cause di valore indeterminabile superiore a euro 260.000 e per le cause nelle quali il tribunale pudica in composizione collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; in tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.».
  2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, Testo unico in materia di spese di giustizia, con le modifiche apportate, da ultimo, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 120, dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 e dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000»;
   b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000 e per i processi civili di valore indeterminabile sino a questa somma»;
   c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.0 e fino a euro 520.000 e per i processi civili di valore indeterminabile sino a questa somma»;
   d) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520,00 e per i processi di valore indeterminabile oltre questa somma».

  3. Gli articoli dal 62 al 72, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati.