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Proposta di modifica n. 1.300 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/11/18

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        Â«Art. 1. - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».