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Articolo aggiuntivo n. 21.0.18 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/11/18

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione)

        1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Con ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma''.

        2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, alinea, le parole: ''Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 92'' sono sostituite dalle seguenti: ''Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000'';

            b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

                ''2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267'';

            c) al secondo comma le parole: ''di cui ai numeri 1) e 2)'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis)'';

            d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

        ''Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, sostando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000''.

        3. All'articolo 1, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            ''c-bis) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune''.

Art. 21-ter.

(Misure di interdizione di competenza del questore)

        1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

        2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

        3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

        4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».