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Proposta di modifica n. 19.18 (testo 2) al ddl S.1883
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg n. 112)

testo emendamento del 01/09/20

 

        Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        Â«2-bis. Al fine di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e cure primarie, la Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, è riordinata, in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

        2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 2-bis.

        2-quater. L'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, nonché del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, di cui al comma 2-bis.

        2-quinquies. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 21, comma 1, le parole "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti "di un titolo che attesti una";

            b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

            c) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, i quali seguono un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE, nonché ai successivi riordini."

            d) nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole "formazione specifica" sono inserite le seguenti "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie".»

        Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole "Sistema universitario e" inserire le seguenti "disposizioni concernenti il sistema sanitario e"