Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 56.9 (testo 2) al ddl S.1883
  • status: Ritirato

testo emendamento del 01/09/20

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        Â«b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10 MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all'allegato 3 della direttiva 2011 del 1992 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni negative il progetto si intenderà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta''».

        b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

        Â«6-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.''»;