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Articolo aggiuntivo n. 16.0.2 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/11/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Il delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa''».