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Proposta di modifica n. 53.17 (testo 2) al ddl S.1883
  • status: Approvato

testo emendamento del 01/09/20

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:

        Â«4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obbiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.»