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Proposta di modifica n. 1.58 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/11/18

Al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:

            Â«0a) all'articolo 29, comma 1, lettera b), dopo le parole: ''della Commissione stessa'', sono inserite le seguenti: '', o sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE,''.

            0a.1) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: ''lettera a)'', sono inserite le seguenti: '', o quando sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine''».