Proposta di modifica n. 54.8 (testo 3) al ddl S.1883

testo emendamento del 01/09/20

All'articolo 54, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto agli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

        b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        Â« 2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soltanto nei casi in cui definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. L'Autorità di bacino, nell'elaborazione del progetto di Piano verifica la ricorrenza di tali casi e fornisce adeguata motivazione qualora non effettui la verifica di cui all'art. 12 del legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

            2) dopo il comma 7 aggiungere il comma 7-bis "Nelle more dell'approvazione degli aggiornamenti del Piano di bacino di cui all'art. 65 e dei relativi stralci, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, per l'approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio contenute negli stralci di piano trova applicazione, in quanto compatibile, la procedura definita commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 68 qualora le modifiche derivino dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, dal verificarsi di nuovi eventi o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo"

            2-ter. All'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:" 1-bis. Le Autorità di bacino, nell'ambito dei Piani di cui al comma 1, procedono all'individuazione delle infrastrutture strategiche presenti nel territorio distrettuale ricadenti in aree interessate da fenomeni di dissesto e definiscono specifici indicatori di attenzione su cui gli enti di gestione competenti possono attivarsi per le indagini di dettaglio più opportune e le eventuali conseguenti azioni di intervento, sia infrastrutturale che di difesa del suolo. A tal fine le Autorità di bacino possono promuovere Accordi di collaborazione ex art. 15 della legge 241/1990 con le regioni territorialmente interessate, il Ministero dell'Ambiente, il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche al fine di definire, di concerto con le regioni, le diverse condizioni di fattibilità degli interventi in base al tipo di dissesti";

            2) al comma 4-bis, sostituire le parole "con proprio atto dell'Autorità di bacino distrettuale" con le seguenti "con decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale";

            3) al comma 4-ter, secondo periodo, dopo le parole: "procedure di aggiornamento" inserire le seguenti "la Conferenza Istituzionale Permanente dell'"

            2-ter. All'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificare il comma 1 aggiungendo dopo il secondo periodo il seguente "Fermo quanto previsto all'art. 66 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di piano di gestione di cui al presente articolo non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)".

        2-quater. Il comma 1-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 è sostituito con il seguente "Fermo quanto previsto all'art. 66 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 del presente decreto non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)". Conseguentemente, l'articolo 19 comma 1 lettera d) della legge 6 agosto 2013, n. 97, e l'articolo 10, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, sono soppressi;