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Articolo aggiuntivo n. 55.0.12 (testo 2) al ddl S.1883

testo emendamento del 01/09/20

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

        All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        ''1-bis. Al fine di contenere il consumo di suolo e di efficientare le strutture degli impianti sportivi esistenti, acquisito il parere favorevole di cui alla lettera a), comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il soggetto che intenda realizzare l'intervento su di un impianto sportivo, pubblico o privato, collegato in via prevalente ad una associazione o società sportiva iscritta ad un campionato professionistico o superiore per la stagione 2020/2021, 2020/2021 anche in deroga agli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle dichiarazioni di interesse culturale già adottate, può procedere all'ammodernamento, alla trasformazione o alla ricostruzione dell'impianto stesso, nel rispetto unicamente dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme diverse da quella originaria."».