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Articolo aggiuntivo n. 1.0100 al ddl C.2617 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 01/09/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, sono prorogati al 15 ottobre 2020 i termini delle seguenti disposizioni:
   a) articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   b) articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   c) articolo 87, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.