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Proposta di modifica n. 1.110 al ddl C.2617 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 01/09/20

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, sono adottate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.