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Articolo aggiuntivo n. 55.0.15 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 55.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni per le zone economiche ambientali)

        1. All'articolo 227 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4'' sono sostituite con le seguenti: ''disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4'';

            b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore.'';

            c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e abbiano localizzato la propria attività o unità produttiva di beni e di servizi nella Zona Economica Ambientale come definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 4-ter, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. In ogni caso gli operatori economici devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.''.

        2. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''ciascuno dei parchi nazionali'', sono sostituite dalle seguenti: ''ciascuna area protetta nazionale ai sensi del Titolo II della legge n. 394 del 1991'';

            b) al comma 2, le parole: ''nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA,'' sono sostituite dalle parole: ''all'interno delle aree protette nazionali ai sensi del Titolo II della legge n. 394 del 1991''»