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Proposta di modifica n. 57.7 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 57.
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testo emendamento del 13/08/20

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        Â«5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la seguente:

            ''h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257''».