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Articolo aggiuntivo n. 40.0.39 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 40.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 13/08/20

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 40-bis.

(Definizione dell'attività di onicotecnico)

        1. L'attività di onicotecnico consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali. Essa comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo o di miglioramento estetico, sulla superficie delle unghie delle mani e dei piedi, tramite l'apposizione di unghie artificiali preformate o tramite altri composti da decorare, e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse. L'onicotecnico svolge la propria attività tramite interventi manuali, mediante l'uso di utensili e prodotti appositamente indicati.

        2. L'attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 40-ter.

(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane)

        1. È requisito per l'esercizio dell'attività professionale dell'attività di onicotecnico l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.

Art. 40-quater.

(Qualifica professionale)

        1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita qualifica professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

            a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale di qualificazione della durata pari almeno a 450 ore, che si svolge in un arco di tempo non inferiore a 6 mesi, di cui 80 ore destinate ad attività pratiche, di cui all'articolo 40-sexies, comma 1;

            b) da un corso di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-sexies, comma 2.

        2. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 40-quinques.

(Esercizio dell'attività di onicotecnico)

        1. L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma individuale o societaria, non è obbligatoriamente legata alla qualifica ed all'esercizio della professione di estetista professionale, nei limiti e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

        2. Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di onicotecnico devono aver conseguito la qualifica professionale di cui all'articolo 40-quater.

        3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico, a titolo individuale, devono essere in possesso della qualifica professionale di cui. all'articolo 40-quater.

        4. L'attività di onicotecnico può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente, in locali che rispondano ai requisiti previsti dai provvedimenti comunali di cui all'articolo 40-sexies.

        5. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di onicotecnico in forma ambulante o di posteggio.

Art. 40-sexies.

(Competenze regionali, corsi professionali e definizione dell'esame)

        1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'attività professionale di onicotecnico e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale di qualificazione di cui all'articolo 40-quater, comma 1, lettera a), individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

        2. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei corsi di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-quater, comma 1, lettera b).

        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono altresì i criteri di riconoscimento di crediti formativi per coloro che abbiano frequentato un corso di formazione per estetista pari ad almeno 2500 ore, e comprendente un modulo dedicato alla ricostruzione unghie.

        4. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma precedente è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

            a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese onicotecniche, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;

            b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;

            c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

            d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.

        5. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.

        6. Le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano lo svolgimento dei corsi esclusivamente presso enti di formazione professionale accreditati.

Art. 40-septies.

(Vendita di prodotti cosmetici e attività di onicotecnico)

        1. Le imprese esercenti l'attività di onicotecnico, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

        2. All'interno delle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, può essere esercitata l'attività di onicotecnico a condizione che le imprese stesse si adeguino ai provvedimenti comunali di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista dall'articolo 40-quater.

Art. 40-octies.

(Violazioni e sanzioni)

        1. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza la qualifica professionale di cui all'articolo 40-quater è inflitta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000, in base alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

        2. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza l'autorizzazione comunale prevista ai sensi dell'articolo 40-sexies, comma 4, lettera d), è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.

Art. 40-novies.

(Disposizioni transitorie)

        1. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di onicotecnico, sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Le Regioni sono tenute ad avviare i corsi, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Coloro che già praticano l'attività di estetista, dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno frequentare un corso di specializzazione tecnico, di cui all'articolo 5, comma 2, per un totale pari almeno a 200 ore, volto a conseguire le competenze previste dalla presente legge.

        4. È previsto il riconoscimento di crediti formativi per tutte quelle persone che abbiano frequentato con successo corsi di specializzazione tecnica esterni non antecedenti a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge».