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Articolo aggiuntivo n. 64.0.27 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 64.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/08/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

        ''1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

        2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

        3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

        4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto''.».