presentato il 13/08/2020 in Assemblea del Senato da Paola BOLDRINI (PD) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Improponibile)
testo emendamento del 13/08/20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
l. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo l, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.
2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, all'articolo 1, comma 726, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
3. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2021''.
4. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti parole: ''c) e d),''.
5. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti parole: '', c), d),;
b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le parole: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, '';
6. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: ''privata'' è soppressa.
7. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse ed i contributi di cui al presente comma non sono altresì da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942 e smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».