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Articolo aggiuntivo n. 19.0.108 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la semplificazione dei contratti pubblici delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione
artistica musicale e coreutica)

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 158, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. I contratti per i servizi di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 sono esclusi dall'applicazione del presente codice qualora i soggetti aggiudicatari rendono disponibili i risultati dei contratti alla comunità scientifica, tecnologica o industriale, nonché qualora gli stessi, a prescindere dalla forma giuridica posseduta, siano a totale capitale pubblico.'';

            b) dopo l'articolo 158, è inserito il seguente:

''Art. 158-bis.

(Disposizioni specifiche per il settore della ricerca, delle università e dell'alta formazione)

        1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 158, agli appalti e alle procedure aggiudicati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al presente articolo.

        2. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 16, agli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici italiane per l'attuazione di programmi di ricerca svolti in collaborazione con organizzazioni internazionali o in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali, si applicano in ogni caso le sole disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/81/CE. La stazione appaltante può individuare nel bando, avviso o invito con il quale è avviata la procedura le disposizioni del codice che sono applicabili alla specifica procedura. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute negli accordi internazionali che regolano le iniziative, inclusi quelli notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma secondo, della direttiva 2014/24/UE. Il presente comma si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

        3. Il principio di rotazione di cui all'articolo 36 non si applica agli inviti e agli affidamenti connessi ai contratti di cui al comma 1, qualora questi siano caratterizzati da elevata specializzazione scientifica o tecnologica delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero dalla motivata prevalenza dell'interesse alla tempestiva efficacia delle attività di ricerca.

        4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 37, entro due anni dall'aggiudicazione, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono avvalersi delle procedure di gara già espletate, rispettivamente, da altre università, altri enti pubblici di ricerca ovvero da altre istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per stipulare, con gli enti aggiudicatori, contratti di appalto di servizi e forniture, alle medesime condizioni dei relativi bandi di gara, che specificano tale facoltà.

        5. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63, può essere utilizzata dagli enti di cui al comma 1 anche in esecuzione di progetti internazionali di ricerca e sviluppo per motivi attinenti alla relativa complessità tecnico-scientifica.

        6. Le disposizioni di cui all'articolo 68 si applicano, nel caso di approvvigionamento di beni e attrezzature destinati all'attività di ricerca, anche senza l'obbligo di prevedere l'espressione ''o equivalente'', di cui all'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo 68.

        7. Gli enti di cui al comma 1 possono non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all'articolo 93, comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b).

        8. Agli enti di cui al comma 1 non si applica il secondo periodo di cui al comma 11 dell'articolo 103, qualora, in luogo della garanzia, vi sia la previsione di una penale pari al 20 per cento dell'importo contrattuale».