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Articolo aggiuntivo n. 10.01 al ddl C.1189 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/11/18

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Delega al Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.