Proposta di modifica n. 29.13 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 13/08/20

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        Â«2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        Â«1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».