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Articolo aggiuntivo n. 30.0.8 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 13/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Obblighi di pubblicazione di dati inerenti il sistema nazionale d'istruzione)

        1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

        ''6-bis. Alle istituzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 13, 15, comma 1, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 21, 23, 29, commi 1 e 1-bis, 30 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33''.

        2. La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, come modificato dal comma 1, può comportare la revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica, previa diffida da parte dell'ufficio scolastico regionale alla scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni.».