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Articolo aggiuntivo n. 20.0.6 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 13/08/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443)

        1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è sostituito dal seguente:

''Art. 6.

(Corsi per la nomina a agente di polizia penitenziaria)

        1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano un corso di otto mesi presso le scuole. Al superamento del corso sono nominati agenti prova e sono destinati per un periodo di applicazione pratica, della durata di quattro mesi, ai reparti di assegnazione.

        2. Durante il corso di formazione presso le scuole, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione quali i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del corso, il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui al comma 6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati alla prova attraverso l'espletamento delle attività di istituto nei reparti di assegnazione. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

        3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati al gruppo sportivo 'Polizia Penitenziaria-Fiamme Azzurre', conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il periodo di applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.

        4. Al termine del periodo di applicazione pratica della durata di quattro mesi, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del responsabile del reparto al quale sono stati assegnati.

        5. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 4 non sia favorevole.

        6. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono stabilite le modalità di svolgimento del corso e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità.''».

        Conseguentemente al Capo III, rubrica, dopo le parole: ''vigili del fuoco'' inserire le seguenti: ''nonché il Corpo di polizia penitenziaria».