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Articolo aggiuntivo n. 15.0.12 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 13/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

        1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

        2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni''».