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Proposta di modifica n. 43.65 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 43.
  • status: Inammissibile (Improponibile)
argomenti:  

testo emendamento del 13/08/20

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

        Â«7-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale''.

        7-ter. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: ''assicurativa e fiscale'' sono aggiunte le seguenti: ''e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2''.

        7-quater. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché destinati all'agriturismo''.

        7-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1498 è abrogato.

        7-sexies. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: ''Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario.''».