Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 7.39 al ddl C.1189 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 05/11/18

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. In apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro il decimo giorno dalla data delle consultazioni elettorali, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato, nonché partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 5 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae ed il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziario non oltre trenta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.
  5-ter. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.
  5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione e pubblicazione dei dati su apposita piattaforma informatica.