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Articolo aggiuntivo n. 16.0.38 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

        1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

        2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale caso il responsabile della commissione di accertamento indica la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva l'interessato viene convocato a visita diretta.».