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Articolo aggiuntivo n. 16.0.5 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

        1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Per eseguire le autenticazioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono competenti altresì i cittadini designati dai promotori del referendum tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 35, ottavo comma, e che non incorrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 38, lettera f-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. A tal fine almeno tre promotori comunicano alla Corte di appello competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'elenco dei soggetti designati, corredato dalle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, ai sensi degli articoli 46 e 4 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.''».