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Articolo aggiuntivo n. 11.0.553 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        ''1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di efficentare le strutture degli impianti sportivi esistenti, acquisito il parere favorevole di cui alla lettera a), comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il soggetto che intenda realizzare l'intervento su di un impianto sportivo, pubblico o privato, collegato in via prevalente ad una associazione o società sportiva iscritta ad un campionato professionistico o superiore per la stagione 2020/2021, 2020/2021 anche in deroga agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle dichiarazioni di interesse culturale già adottate, può procedere alla demolizione, la trasformazione o la ricostruzione dell'impianto stesso, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme diverse da quella originaria''».