Articolo aggiuntivo n. 16.0.41 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 13/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per la semplificazione delle commissioni d'albo delle professioni infermieristiche)

        1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: ''del Consiglio direttivo'' sono aggiunte le seguenti: '', per la professione di infermiere pediatrico è costituita da tre componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da cinque componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da sette componenti se gli iscritti superano tremila, per la professione di infermiere, è costituita dalla componente di infermieri del Consiglio direttivo costituito ai sensi del decreto ministeriale 11 giugno 2019. Qualora la Commissione di albo di infermieri pediatrici non venga costituita, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, le attribuzioni previste dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni spettano, al Consiglio Direttivo dell'Ordine, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all'albo professionale della professione sanitaria di infermiere pediatrico dell'Ordine stesso se non già presente. Le Commissioni d'albo eventualmente costituite sono soppresse dall'entrata in vigore del presente decreto'' e all'ultimo periodo le parole: '', nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche'' sono soppresse;

            b) all'articolo 8, comma 4, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: ''La commissione di albo degli infermieri pediatrici si compone di sette membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali, contestualmente e secondo le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo. La Commissione di albo per la professione di infermiere è costituita dalla componente degli infermieri del Comitato centrale. Qualora la Commissione di albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico non venga costituita, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8, comma 18, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e s.m.i., le attribuzioni previste dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e s.m.i. spettano al Comitato Centrale della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, integrato da un componente estratto a sorte tra i presidenti delle Commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di infermiere pediatrico e qualora non sia stata costituita nemmeno una commissione d'albo territoriale di infermiere pediatrico da un componente estratto a sorte tra i componenti dei Consigli Direttivi iscritti all'albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico. Il Comitato Centrale è formato da quindici componenti, di cui tredici componenti in rappresentanza della professione sanitaria di infermiere e due componenti in rappresentanza della professione sanitaria di infermiere pediatrico. Qualora non risultino infermieri pediatrici eletti, il Comitato Centrale è composto da soli infermieri.'' e all'ultimo periodo le parole:" , nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale delle professioni infermieristiche'' sono soppresse».