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Articolo aggiuntivo n. 6.01 al ddl C.1189 in riferimento all'articolo 6.
  • presentato il 05/11/2018 in I Affari costituzionali della Camera da Dalila NESCI (IPF) e altri

testo emendamento del 05/11/18

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici).

  1. All'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ravvisi la violazione del Codice in uno degli atti della procedura di gara, invita, mediante atto di raccomandazione, la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Entro il medesimo termine la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
   b) i commi 1-ter e 1-quater sono soppressi.