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Articolo aggiuntivo n. 19.0.87 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 13/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di valorizzazione e semplificazione del sistema di formazione culturale dell'impresa sociale, ovvero di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane)

        1. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 aprile 2021'';

        2. Al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 aprile 2021'';

        3. Al fine di promuovere e diffonderne l'attività, nonché agevolare e garantirne il sostentamento economico, lo status giuridico di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane ufficialmente riconosciute che perseguono finalità dilettantistiche è equiparato a quello delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».