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Articolo aggiuntivo n. 7.03 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo nazionale e regionale).

  1. Nell'ambito delle attività previste dai commi 7 ed 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) S.p.A. può assumere partecipazioni in imprese che possono considerarsi di interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del paese, ivi compreso il possesso di know how produttivo o la detenzione in portafoglio di marchi nonché di brevetti, modelli e disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale ritenuti rilevanti, a condizione che le imprese oggetto di possibile partecipazione risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i limiti e le modalità applicative del comma 1. Lo schema di decreto è inviato alle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
  3. Per le medesime finalità del comma 1, le regioni, anche per il tramite di società da esse partecipate, previa adozione di proprie specifiche norme indicanti obiettivi e limiti dell'intervento, possono assumere partecipazioni in imprese di interesse regionale, con particolare riferimento alle PMI innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali. Le rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero le organizzazioni imprenditoriali e gli enti territoriale interessati, presentando specifica documentazione, possono chiedere l'avvio del procedimento di intervento ai competenti organi della regione. L'intervento regionale può riguardare l'acquisizione o la gestione temporanea di parte del patrimonio produttivo materiale o immateriale dell'impresa, fatta salva la sostenibilità dell'intervento ai sensi del comma 1, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato.
  4. È soppresso l'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.