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Articolo aggiuntivo n. 54.0.3 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 54.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Semplificazioni sulla verifica sismica degli immobili)

        1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

        2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari al 110 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 e dei costi sostenuti per le indagini sui terreni e sulle strutture.

        3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica e per le indagini sui terreni e sulle strutture rientrano comunque nel massimale dei 106.000 euro per unità immobiliare.

        4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».