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Articolo aggiuntivo n. 20.0.27 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/08/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

        1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo».