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Proposta di modifica n. 52.5 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 52.
  • status: Inammissibile (Decaduto)
argomenti:    

testo emendamento del 11/08/20

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

        Â«1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».