presentato il 11/08/2020 in I Affari Costituzionali del Senato da Sonia FREGOLENT (Lega) e altri 12 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 11/08/20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti misure di semplificazione in materia di adozioni)
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 4, la parola: ''ventiquattro'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni'';
2) al comma 4, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni'';
c) all'articolo 10, comma 1 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: ''Gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti entro novanta giorni, prorogabili una solo volta con provvedimento motivato'';
d) all'articolo 22, comma 4, le parole, ovunque ricorrano: ''centoventi giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni'';
e) all'articolo 26:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ''Corte di appello,'' sono inserite le seguenti: ''nei trenta giorni successivi,'';
2) al comma 2, la parola: ''trenta'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';
f) all'articolo 29-bis:
1) al comma 1, dopo la parola: ''presentano'' sono aggiunte le seguenti: ''anche in modalità telematica'';
2) al comma 5, la parola: ''quattro'' è sostituita dalla seguente: ''tre'';
g) all'articolo 30, comma 1, le parole: ''due mesi successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''quaranta giorni successivi''.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) le linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;
b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;
c) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati.
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.