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Articolo aggiuntivo n. 23.0.1 al ddl S.1883 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/08/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti misure di semplificazione in materia di adozioni)

        1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, comma 4, la parola: ''ventiquattro'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            b) all'articolo 6:

                1) al comma 1, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni'';

                2) al comma 4, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni'';

            c) all'articolo 10, comma 1 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: ''Gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti entro novanta giorni, prorogabili una solo volta con provvedimento motivato'';

            d) all'articolo 22, comma 4, le parole, ovunque ricorrano: ''centoventi giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni'';

            e) all'articolo 26:

                1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ''Corte di appello,'' sono inserite le seguenti: ''nei trenta giorni successivi,'';

                2) al comma 2, la parola: ''trenta'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

            f) all'articolo 29-bis:

                1) al comma 1, dopo la parola: ''presentano'' sono aggiunte le seguenti: ''anche in modalità telematica'';

                2) al comma 5, la parola: ''quattro'' è sostituita dalla seguente: ''tre'';

            g) all'articolo 30, comma 1, le parole: ''due mesi successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''quaranta giorni successivi''.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

            a) le linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;

            b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;

            c) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati.

        3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.